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INFORMAZIONI SUL LEASING
Il codice civile non menziona esplicitamente fra i singoli contratti la locazione finanziaria per cui quest’ultima si configura come un contratto “atipico” o “innominato”, mentre nella legislazione tributaria si trovano numerose disposizioni riguardanti il leasing.
IMPOSTE DIRETTE (aggiornato con il D.L. 81/2007 convertito con legge n. 127/2007) Il locatario può generalmente usufruire della deducibilità integrale dei canoni periodici corrisposti per i beni strumentali utilizzati in leasing a condizione che: Regola Generale – Durata minima del contratto di leasing I contratti di leasing sono deducibili dal reddito di impresa solo a condizione che il contratto di leasing abbia una durata minima pari a 2/3 del periodo di ammortamento ordinario del bene oggetto del contratto e per i beni immobili un minimo di 11 anni ed un massimo di 18 anni. Per i redditi da lavoro autonomo vale le regola della metà del periodo di ammortamento. Regola Generale - Deducibilità del reddito I canoni di Leasing sono deducibili dal Reddito di Impresa o dal Reddito da Lavoro Autonomo. Sussistono di contro alcuni casi particolari, eccezioni, che non seguono la Regola Generale. - Leasing Immobiliare: a seconda del tipo di immobile, il 70% (per gli immobili industriali) ovvero l’80% (per tutti gli altri immobili) del canone è deducibile (si presume che il terreno su cui sorge l’immobile abbia un valore del 20-30% e dato che il terreno non è ammortizzabile allora detta quota del canone non è deducibile dal reddito) - Leasing Auto: la deducibilità è limitata in una percentuale variabile dal 100% al 40% a seconda del soggetto utilizzatore e della destinazione del veicolo. Inoltre esiste un tetto massimo del valore dell’auto compreso tra 18.075 € e 25.823 €. -Leasing mobiliare: deducibilità integrale del capitale e per la quota interessi variabile a seconda della forma giuridica. Limitazioni alla deducibilità Per i canoni di leasing relativi ad autoveicoli sono attualmente previste le seguenti limitazioni: a. INTERAMENTE DEDUCIBILI se relativi a veicoli adibiti ad uso pubblico o se destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (autonoleggi, scuole guida ecc. ); b. DEDUCIBILI AL 90% se il veicolo è dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta; c. DEDUCIBILI AL 40% per le autovetture ed i motocicli che non rientrino nei casi precedenti (misura elevata al 80% per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio). Per gli esercenti arti e professioni in forma individuale la deducibilità è ammessa al 40% per un solo veicolo; se l’attività è svolta in forma associata la deducibilità è consentita al 40% per un veicolo per ogni associato. Nel caso dei beni a deducibilità parziale (lettere b) e c) di cui sopra), nel calcolo della deducibilità non si tiene conto del costo del veicolo eccedente i 18.075,99 Euro (25.822,84 Euro per agenti e rappresentanti di commercio), ossia se il costo del veicolo è eccedente, ai fini della deducibilità i canoni vanno ricalcolati proporzionalmente assumendo come valore finanziato tale importo. Per i canoni di leasing relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, analogamente a quanto avviene per le quote di ammortamento e le altre spese relative a tali beni, è prevista una deducibilità parziale pari all’80%. Si rammenta inoltre che la deduzione dei canoni avviene in base al criterio di “competenza” per ciascun esercizio, a partire dalla consegna dei beni; il canone anticipato iniziale va ripartito ai fini della deducibilità in modo omogeneo sulla durata contrattuale. Il prezzo corrisposto per il riscatto del bene al termine del contratto è integralmente deducibile in un unico esercizio se esso non è superiore a 516,46 Euro. In caso contrario deve essere ammortizzato nel numero di anni previsto dalla legge per la tipologia del bene in oggetto. IMPOSTE INDIRETTE IVA : ai fini IVA il contratto di locazione finanziaria è compreso tra le operazioni imponibili. L’aliquota di riferimento, applicata al canone periodico da corrispondere al locatore, è in via generale la medesima che si sarebbe applicata in caso di cessione dei beni oggetto del contratto di leasing. La detrazione dell’IVA opera nell’esercizio in cui vengono registrate le fatture relative al leasing. Vi sono regole particolari applicabili per alcune tipologie di beni: AUTOVEICOLI: a seguito delle più recenti modifiche normative, l’IVA sui canoni di leasing relativi ad autoveicoli è ammessa in detrazione nella misura forfetaria del - 40% per la generalità dei soggetti; - 35% per il settore dell’agricoltura e della pesca; - 50% per gli autoveicoli con propulsori non a combustione interna, ferma restando la detrazione integrale per i veicoli che formano oggetto dell’attività dell’impresa (autonoleggi, scuole guida, taxi …) e per gli agenti e rappresentanti di commercio. Esistono inoltre due casi particolari: • Il Reverse Charge (per il Leasing immobiliare): il fornitore ha la facoltà di non esporre l’IVA in fattura, lasciando che sia Leasint ad esporla. Il pagamento dell’imposta rimane di competenza dell’acquirente. Il meccanismo si applica esclusivamente alle compravendite di fabbricati strumentali, classificati nelle categorie catastali B,C,D,E ed A/10. • Il Leasing nautico: la base imponibile IVA è inversamente proporzionale alla lunghezza del natante. TELEFONI CELLULARI Il legislatore fiscale prevede la detraibilità parziale al 50% dell’IVA per i canoni di leasing relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre. IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI: il contratto di leasing è soggetto ad imposta di registro fissa, in quanto è imponibile ai fini IVA come prestazioni di servizi (quindi in linea col principio dell’alternatività tra l’imposta di registro e l’IVA). Il D.L. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) ha introdotto una tassazione, relativa agli immobili strumentali, cosi strutturata: 2% in sede di rogito notarile 1% canoni di leasing (2% - 1% dei canoni) in sede di riscatto ICI: sull’utilizzatore grava l’obbligo di presentazione della dichiarazione e di effettuazione dei relativi versamenti, tranne per il periodo in cui l’immobile non risulti ancora consegnato; in questo lasso di tempo, la società di leasing provvede al pagamento dell’ICI addebitando l’importo all’utilizzatore, come previsto da contratto. IRAP: Il leasing ai fini IRAP risulta vantaggioso rispetto all’acquisto diretto /altro finanziamento grazie alla maggiore quota capitale deducibile rispetto all’ammortamento. La base imponibile IRAP è data da: (valore della produzione – Costi di produzione + Costi del personale + svalutazioni immobilizzazioni e Crediti + accantonamenti Rischi e Altri accantonamenti). Pertanto la quota capitale del canone e gli ammortamenti, che sono inclusi nei costi di produzione, riducono la base imponibile. Gli interessi, impliciti nei contratti di leasing, come per tutte le altre forme di finanziamento, non riducono la base imponibile |
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