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NUMERO VERDE  | Contatti |  sabato 31 luglio 2010

INFORMAZIONI SUL LEASING

Il metodo di rappresentazione in bilancio del contratto di leasing è stato parzialmente modificato a seguito della riforma del diritto societario.

Con l'articolo 2427 al numero 22 del Codice Civile, infatti, il Legislatore ha confermato, per il locatario (utilizzatore), la rappresentazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale, ed ha ritenuto opportuno integrare l'informativa complementare da fornire nella Nota Integrativa, attraverso la rappresentazione dei contratti di leasing finanziario secondo il metodo finanziario.

Pertanto, secondo il metodo patrimoniale, il locatario non iscrive nel proprio Stato Patrimoniale le immobilizzazioni acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria, ma provvede ad indicare, nei conti d'ordine (impegni), la somma dei canoni da corrispondere e in Conto Economico i canoni corrisposti come costi di periodo. Le immobilizzazioni ed i relativi ammortamenti sono, invece, iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale del locatore (società di leasing).

Una volta esercitata l'opzione di riscatto, il bene dato in locazione finanziaria passa dalla proprietà del locatore a quella del locatario e conseguentemente lo stesso dovrà essere iscritto in bilancio ed ammortizzato per un valore pari al prezzo del riscatto stesso.

Il metodo finanziario, invece, consiste nella contabilizzazione dell'operazione come l'acquisto di un bene, accompagnata dalla iscrizione di un debito verso il concedente, nonché il conseguente ammortamento del bene come previsto per le immobilizzazioni materiali, e l'iscrizione nel Conto Economico degli oneri finanziari rilevati per competenza.

Riteniamo importante evidenziare che, i principi contabili internazionali (IAS 17), prevedono, invece, una modalità diversa di rappresentazione contabile a seconda che si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Nel primo caso è richiesta una rilevazione che rispecchi la sostanza del contratto piuttosto che la sua forma, adottando quindi il metodo finanziario. Nel secondo caso (leasing operativo) è richiesta, invece, la contabilizzazione prevista per i contratti di affitto (canone periodico imputato al Conto Economico) e quindi l'adozione del metodo patrimoniale.

L'articolo 2427 al numero 22, con riferimento all'informativa che deve fornire il locatario di beni in leasing, stabilisce che nella Nota Integrativa al bilancio debbano essere descritte "le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio".
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